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Cura Italia: prorogati gli atti abilitativi e sospesi i termini in edilizia



Nell’ambito del Decreto cura Italia da emergenza Covid-19, alcune novità in materia edilizia

Prorogata la validità di atti abilitativi, tra certificati e attestati. Ma non solo: il Decreto Cura Italia è ormai vicino alla conversione in legge e nei prossimi giorni arriverà alla Camera per ottenere la fiducia.
Numerose anche le specifiche e i provvedimenti stabiliti sul fronte dell’edilizia: dalla sospensione dei termini di tutti i procedimenti amministrativi, con impatto sulle gare d’appalto e sui concorsi di progettazione e di idee. Prorogate anche le convenzioni di lottizzazione e i termini di inizio e fine lavori nei contratti tra privati.
Il dettaglio di seguito.

Certificati, attestati e atti abilitativi

Nel DL viene disposta la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020. La proroga vale per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione – che speriamo arrivi presto – di cessazione dello stato di emergenza. Questa disposizione viene estesa alle Scia, alle segnalazioni certificate di agibilità e alle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali (Vas, Via e Aia), nonché al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Termini di inizio e ultimazione dei lavori relativi ai permessi di costruire, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Termini di inizio e fine lavori nei contratti tra privati

Con riguardo ai contratti tra privati – in validità dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020 – con oggetto l’esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, una modifica al “Cura Italia” approvata al Senato dispone la proroga dei termini di inizio e fine lavori per un periodo di novanta giorni. La disposizione precisa che, in deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.

Termini delle convenzioni di lottizzazione

Il comma 2-bis dell’articolo 103, introdotto nel corso dell’esame al Senato, proroga di 90 giorni il termine di validità e i termini di inizio e fine lavori delle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della legge 1150/1942 (Legge urbanistica nazionale), ovvero accordi dello stesso tenore comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di ogni altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.

Termini dei procedimenti amministrativi

Inoltre, i termini che riguardano lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, che risultino pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o che siano iniziati successivamente a tale data, sono sospesi per il periodo 23 febbraio – 15 maggio 2020. Il Dl Cura Italia con l’articolo 103 ha disposto la sospensione di tali termini dal 23 febbraio fino al 15 aprile 2020; la data del 15 aprile è stata poi portata al 15 maggio 2020 dal decreto cosiddetto “Liquidità” (articolo 37).
Si tratta di una disposizione ampia, applicandosi a tutti i procedimenti amministrativi, anche relativi a pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni, emolumenti per prestazioni a qualsiasi titolo, indennità da prestazioni assistenziali o sociali comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese.
Chiarito che questa disposizione ha impatto anche sui termini relativi ai procedimenti previsti in materia antincendio dal Dpr 151 del 2011.

Il caso degli appalti pubblici

La disposizione che sospende i termini dei procedimenti amministrativi è di impatto anche per il settore degli appalti pubblici. Dunque, la sospensione dal 23 febbraio fino al 15 maggio si applica a tutti i termini stabiliti dalla lex specialis, come ad esempio: i termini per la presentazione delle offerte, quelli stabiliti per i sopralluoghi, i termini concessi per il cosiddetto “soccorso istruttorio” e quelli stabiliti nei bandi dei concorsi di progettazione o di idee.
Proprio per l’applicazione ampia della disposizione alle procedure di appalto, l’Anac ha rilevato un rischio di blocco del settore con la ripresa delle attività della fase due, ed ha per questo sollecitato un intervento normativo da parte del legislatore.

Effetto anche sul silenzio-assenso e silenzio-diniego

La sospensione dal 23 febbraio al 15 maggio dei termini amministrativi vale anche «per i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento», il riferimento è alla formazione del silenzio-assenso o del silenzio-diniego.

Credito imposta Covid-19

Credito d’imposta per le spese di sanificazione  degli  ambienti  di  lavoro

  1. Allo scopo di incentivare la  sanificazione  degli  ambienti  di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attivita’  d’impresa,  arte  o  professione  e’ riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020,  un  credito  d’imposta, nella misura del 50 per cento  delle  spese  di  sanificazione  degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino  ad un massimo di  20.000  euro  per  ciascun  beneficiario,  nel  limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Sburocratizzare per partire


“In un momento storico come questo si chiede di ‘sburocratizzare’ le procedure per l’erogazione delle somme alle imprese trentine che hanno presentato istanza per la richieste di somme per investimenti, ecc…, si potrebbero richiedere delle semplici autodichiarazioni certificate da revisori legali che possano attestare l’esecuzione della spesa e consentire l’erogazione immediata delle somme, così come peraltro previsto dalle norme comunitarie in materia”. Con questo non si vuole dire di “dare somme a coloro che non rispettano le norme, ma semplicemente concedere liquidità a quelle imprese che hanno creduto nel territorio, hanno effettuato spese ed hanno personale dipendente, e quindi famiglie, da sostenere in un momento così difficile”. Propongo, pertanto, l’immediato sblocco delle istanze di erogazione “già a suo tempo presentate dalle imprese ed inspiegabilmente ancora ferme ed inesitate”, nonché un adeguamento dei termini di scadenza delle iniziative generalizzato al fine di consentire alle imprese di superare il periodo di stasi. L’emergenza epidemiologica in Italia, e la notevole estensione delle zone in cui sono fortemente limitati gli spostamenti delle persone fisiche, “mostrano in maniera incontrovertibile le sempre più gravi ricadute che l’emergenza sta provocando, anche sul tessuto socio-economico provinciale”. L’auspicio è che le autorità competenti dispongano con carattere di urgenza le apposite misure per aiutare imprese e famiglie.