Category Archive bonus 110%

Comunicazione cessione del credito e sconto in fattura spese 2023: remissione in bonis addio, 4 aprile data limite

Giovedì 4 aprile scadrà il termine per la comunicazione delle opzioni relative alla cessione del credito o allo sconto in fattura relative alle spese che hanno portato a bonus edilizi sostenute nell’anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024.

CILA-S e titoli abilitativi senza spese: niente cessione o sconto

L’Agenzia delle Entrate evidenzia in merito che, per gli interventi per i quali, al 30 marzo 2024, non sia stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati, la deroga prevista non si applica nelle fattispecie disciplinate dall’articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), del DL 11/2023, ossia:

  • a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la Cila;
  • b) per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la Cila;
  • c) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

VARIAZIONE CATASTALE DEGLI IMMOBILI PER MIGLIORAMENTO QUALITATIVO

Tutti i lavori soggetti a “bonus edilizi” (recupero patrimonio edilizio 50% – bonus facciate 90% – superbonus 110%, ecc..) sono passivi di verifica e controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate nel quinquennio successivo alla realizzazione dei lavori.

Nello specifico, il “superbonus 110%” ha visto un forte incremento delle verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate, preliminarmente riguardo alla parte documentale dei lavori eseguiti mediante verifica di rispondenza di tutta la documentazione prodotta.

Fra tali verifiche vi è quella riguardante la situazione catastale dell’immobile, in quanto – da incontro con i funzionari catastali – è emerso che normativamente si debba obbligatoriamente presentare la variazione dell’accatastamento dell’immobile anche a seguito di lavori che ne hanno portato ad un miglioramento qualitativo senza variarne la consistenza (superficie, volumi, vani).

L’obbligo di presentazione di tale variazione catastale scaturisce se l’1% dell’importo dei lavori (attualizzato al 1988/89 con i parametri dettati dalla circolare 6/2012 AdE) è maggiore del 15% della rendita catastale attuale dell’immobile.

La mancata presentazione della variazione catastale a seguito di lavori di miglioramento ad oggi non prevede ancora alcun tipo di sanzione da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale sta provvedendo a predisporre una circolare in merito; resta però il fatto che, in fase di controllo, la mancata presentazione della variazione catastale può essere considerata un’inadempienza documentale, che può inficiare o far diminuire i bonus percepiti oppure portare ad una sanzione.