Interventi di ristrutturazione edilizia: quelli volti ad adeguare l’unità edilizia o una sua parte a nuove e diverse esigenze, anche con cambio di destinazione d’uso. Comprendono la possibilità di variare l’impianto strutturale e distributivo dell’edificio, modificandone l’aspetto architettonico e i materiali. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione sono compresi quelli volti alla demolizione, anche parziale, degli edifici esistenti e alla loro ricostruzione nel limite del volume urbanistico esistente, e i seguenti interventi:
1) l’ampliamento della superficie utile netta esistente con interventi di riqualificazione previsti dall’articolo 109;
2) la soprelevazione degli edifici esistenti per ricavare o migliorare unità abitative nei sottotetti esistenti ai sensi dell’articolo 105 o nei limiti stabiliti dal PRG;
3) l’ampliamento laterale o in soprelevazione degli edifici esistenti secondo i parametri fissati dal PRG e comunque nel limite del 20 per cento della superficie utile netta o anche con ampliamenti superiori della superficie utile netta, se è rispettato il volume urbanistico esistente;
4) la demolizione e ricostruzione anche su diverso sedime all’interno del lotto edificatorio o della particella di riferimento, nell’ambito della medesima destinazione di zona, nel rispetto della disciplina in materia di distanze e dei vincoli urbanistici sovraordinati;
5) l’aggregazione di fabbricati esistenti nel medesimo lotto edificatorio o, nelle aree non specificamente destinate all’insediamento, di fabbricati pertinenziali a quello oggetto d’intervento;
f) interventi di demolizione: quelli volti alla sola demolizione dei manufatti esistenti anche incongrui sotto il profilo paesaggistico o statico;
g) interventi di nuova costruzione: quelli di trasformazione edilizia del territorio non rientranti nelle categorie definite nelle lettere da a) a f). In particolare, sono considerati tali:
1) la costruzione di nuovi edifici fuori terra o interrati mediante l’utilizzo degli indici urbanistici;
2) in caso di ristrutturazione di edifici esistenti, l’ampliamento laterale o in soprelevazione, se previsti dal PRG, in misura superiore al 20 per cento della superficie utile netta e con ampliamento del volume urbanistico esistente;
3) la realizzazione di infrastrutture e impianti, anche per pubblici servizi, che comporta la trasformazione edilizia del suolo inedificato;
h) interventi di ristrutturazione urbanistica: quelli rivolti a sostituire, in tutto o in parte, l’esistente tessuto insediativo ed edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi urbanistici ed edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale o con la suddivisione di fabbricati esistenti in più edifici.
2. Gli interventi previsti dal comma 1, lettere da a) ad e) e lettera h), si configurano come interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.
3. Sono considerate categorie d’intervento ai sensi di quest’articolo, inoltre:
a) le opere di bonifica agraria, e cioè interventi di sistemazione del terreno connessi con il normale esercizio dell’attività agricola e finalizzati a migliorare le possibilità di lavorazione dei terreni;
b) il ripristino di aree prative e pascolive, e cioè il recupero delle condizioni morfologiche e colturali dell’attività agricola originaria attraverso interventi su aree boscate di neocolonizzazione.
4. Agli edifici vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 si applica quanto previsto dal medesimo decreto legislativo con riferimento alla definizione e alla disciplina degli interventi di restauro.