Cila

Art. 78 bis LP.15/20115


Interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)

1.    Tutti gli interventi non espressamente compresi tra quelli liberi ai sensi dell’articolo 78, tra quelli assoggettati a permesso di costruire ai sensi dell’articolo 80 e tra quelli assoggettati a presentazione di SCIA ai sensi dell’articolo 85 sono soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Questi interventi sono realizzati previa presentazione della CILA all’amministrazione competente, secondo quanto previsto dal comma 2.

2.    L’interessato trasmette all’amministrazione comunale l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non sono in contrasto con quelli adottati, che sono conformi a ogni altra normativa e disciplina relativa alla loro realizzazione e sono realizzati nel rispetto, in particolare, delle norme antisismiche, di quelle sulla sicurezza idrogeologica, delle norme igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di paesaggio e beni culturali, di altezze e distanze. La CILA è corredata dalla documentazione tecnica, da ogni atto di assenso, comunque denominato, e dalle certificazioni previste, individuati dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, nel rispetto del principio dell’acquisizione d’ufficio di dati e informazioni in possesso dell’amministrazione procedente o di altre amministrazioni.

3.    La mancata presentazione della CILA per la realizzazione di interventi previsti dal comma 1 comporta una sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro, se comunque gli interventi risultano realizzati nel rispetto delle altre condizioni richieste da questa legge e dalle sue disposizioni attuative. La sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.

4.    I comuni effettuano controlli a campione sulle CILA presentate.

5.    In caso di violazione di quest’articolo gli interventi si considerano realizzati in assenza del titolo abilitativo edilizio.