Bonus Elettrodomestici e mobili

BONUS CASA 2020 , DETRAZIONI PER MOBILI ED ELETTRODOMESTICI


I contribuenti che usufruiscono del bonus mobili possono detrarre il 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di €.10.000,00 se effettuano lavori di ristrutturazione edilizia e comprano mobili nuovi o elettrodomestici di classe elettronica A+ e A, sempre da destinare all’immobile per cui si è chiesto il bonus ristrutturazione. Anche per il Bonus mobili va presentata la comunicazione dei dati all’ ENEA.

Per ottenere la detrazione fiscale è obbligatorio comunicare i dati relativi alle spese sostenute per l’acquisto di:

  • forni;
  • frigoriferi;
  • lavastoviglie;
  • piani cottura elettrici;
  • lavasciuga;
  • lavatrici.

Qualora il contribuente effettui interventi edilizi agevolabili su plurime unità immobiliari, la detrazione è “riconosciuta più volte”. In relazione al limite massimo di spesa agevolabile, nella Circolare 7/E/2016 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i 10.000 euro devono essere quantificati considerando le spese sostenute nel corso dell’intero arco temporale di vigenza dell’agevolazione, pur in ipotesi di successivi e distinti interventi edilizi che abbiano interessato l’unità immobiliare.

Vengono ricompresi nel bonus mobili:

La detrazione risulta beneficiabile a condizione che sia allacciata alla realizzazione di uno dei seguenti interventi edilizi:

  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti, con la conseguenza che la manutenzione ordinaria su singoli appartamenti non consente di accedere al beneficio in esame;
  • ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi (es. alluvioni e terremoti), qualora risulti essere stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, attinenti a interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro sei mesi dal termine dei lavori alienano ovvero assegnano l’immobile;
  • manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia eseguita su parti comuni di edifici residenziali: in tale specifico caso, come già accennato, la detrazione fiscale spetta solamente per l’acquisto di mobili da destinare all’arredo delle parti comuni, ad esempio l’appartamento dove alloggia il portiere.

L’Agenzia delle Entrate (Circolare 11/E del 21.05.2014 risposta 5.2) ha chiarito non dà diritto alla fruizione del bonus mobili la realizzazione di posti auto o box pertinenziali. In merito agli interventi di risparmio energetico (art. 16-bis del TUIR), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito (Circolare n. 29 del 2013) che al fine di beneficiare della detrazione in esame (bonus mobili) devono raffigurarsi “quanto meno come interventi di manutenzione straordinaria, ove effettuati su singole unità immobiliari residenziali”. Gli interventi indirizzati al risparmio energetico (di cui alla lett. h) dell’art. 16-bis del RUIE) sono riconducibili alla manutenzione straordinaria per esplicita previsione normativa (art. 123 comma 1 DPR 380/2001), mentre per gli altri occorre stabilire l’eventuale riconducibilità alla manutenzione straordinaria, attraverso un esame da condurre ipotesi per ipotesi (circolare 11/E del 2014). Nella Circolare n. 3 del 2016 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la sostituzione della caldaia (destinata alla produzione di acqua calda e al riscaldamento) rappresenta un intervento qualificabile come manutenzione straordinaria e, per l’effetto, consente l’accesso al bonus mobili, a condizione che permetta il conseguimento di risparmi energetici rispetto alla situazione antecedente. Per usufruire del bonus mobili è necessario, ulteriormente, che:

  • la data di inizio lavori risulti anteriore rispetto a quella in cui si acquistano i mobili o elettrodomestici, mentre non è indispensabile che le spese di ristrutturazione siano sostenute in epoca anteriore rispetto a quelle per l’arredo dell’immobile;
  • l’acquisto risulti specificamente documentato da fattura, dalla quale emerga analiticamente la tipologia di beni acquistati;
  • la spesa sia eseguita tramite bonifico bancario, in cui siano indicati gli elementi elencati dalla normativa in parola: causale del versamento, codice fiscale di chi usufruisce della detrazione fiscale, partita Iva ovvero codice fiscale del soggetto venditore. Nella Circolare 7/E/2016 l’Agenzia delle Entrate ammette la possibilità di impiegare il  bonifico “ordinario”, senza ritenuta operata da banca/Poste, in tal modo superando quanto già aveva sostenuto nel contenuto della propria Circolare n. 29/E, nella quale era stato precisato che i soggetti interessati dovevano “eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati”. E’ ammesso finanche l’acquisto per il tramite di carta di credito ovvero bancomat, ma in tale specifico caso la data del pagamento deve corrispondere al giorno di utilizzo della carta. Al contrario, non risulta consentita la modalità di pagamento tramite l’assegno bancario o il denaro contante. Infine, risulta ammesso pure l’acquisto mediante finanziamento rateale.

La detrazione non impiegata, in tutto ovvero solo in parte, non si trasferisce (Circolare n. 21/E del 23.04.2010, risposta 2.2):

  • né in ipotesi di decesso del contribuente,
  • né in ipotesi di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio.

E ciò pure nel caso ove attraverso la cessione dell’immobile vengano trasferite, alla parte acquirente, le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio (Circolare n. 17/E del 24.04.2015, risposta 4.6).