Attività libera

Art. 78 L.P.15/2015

Attività edilizia libera


1.    Quest’articolo individua gli interventi liberi, per la cui realizzazione non è richiesto alcun titolo abilitativo. Tali interventi sono eseguiti nel rispetto degli strumenti di pianificazione e di ogni altra normativa e disciplina relativa alla loro realizzazione e, in particolare, nel rispetto delle norme antisismiche, di quelle sulla sicurezza, delle norme igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di tutela del pericolo idrogeologico, di paesaggio e qualità architettonica, di altezze e distanze.

2.    Sono liberi i seguenti interventi:

a)    le opere di manutenzione ordinaria previste dall’articolo 77, comma 1, lettera a);

a bis) le opere di manutenzione straordinaria, quando non comportano la modifica con opere dell’impianto distributivo interno e non riguardano le parti strutturali dell’edificio. Resta fermo l’obbligo di munirsi del titolo edilizio per gli interventi che interessano elementi strutturali;

a ter) gli interventi che interessano le parti esterne dell’edificio, nel rispetto dei materiali o della tinteggiatura previsti dal PRG o del piano colore, se adottato, oppure, in assenza di disposizioni del PRG o del piano colore, gli interventi di sostituzione di parti esterne dell’edificio con materiali o tinteggiature uguali a quelli esistenti;

b)    gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche che non comportano la realizzazione di nuovi volumi esterni all’edificio o comunque la modificazione della sagoma dell’edificio;

c)    gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici di superficie in pianta non superiore a 9 metri quadrati e altezza non superiore a 2,5 metri al colmo del tetto, realizzati in generale in legno e contraddistinti da facile amovibilità e reversibilità, e i pergolati, quando costituiscono strutture di pertinenza di un edificio e sono composti da elementi verticali e sovrastanti elementi orizzontali in legno o in metallo;

d)    le opere di pavimentazione e di finitura degli spazi esterni nelle aree pertinenziali degli edifici, comprese le sistemazioni del terreno dell’area pertinenziale che non comportano modificazioni delle quote superiori a 50 centimetri di altezza, non incidono sugli indici urbanistici dell’area e risultano raccordate alle quote dei terreni adiacenti il perimetro dell’area;

e)    gli allacciamenti dei servizi all’utenza diretta, sottoservizi e impianti a rete in genere, escluse le linee elettriche aeree;

f)     l’installazione di depositi interrati di gas di petrolio liquefatto di pertinenza di edifici, entro i limiti dimensionali stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale;

g)    le strutture mobili e le attrezzature installate per lo svolgimento di manifestazioni culturali, sportive, religiose e simili di carattere temporaneo;

h)    gli appostamenti di caccia realizzati secondo le disposizioni provinciali vigenti in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio della caccia;

i)     le mangiatoie per la fauna selvatica, se realizzate interamente in legno secondo le disposizioni vigenti in materia del piano faunistico provinciale. A tal fine la loro realizzazione è segnalata alla struttura provinciale competente in materia faunistica;

j)     le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo a carattere geognostico;

k)    le strutture prefabbricate di carattere precario realizzate con materiali costruttivi leggeri e ancorate a terra senza opere murarie, e dirette a soddisfare un bisogno temporaneo ed eccezionale, compresi i manufatti accessori ai cantieri relativi a progetti d’intervento per i quali è stato acquisito il titolo abilitativo edilizio;

l)     le opere di bonifica e sistemazione del terreno connesse con il normale esercizio dell’attività agricola, come precisate dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 85;

m)   i tunnel temporanei stagionali, realizzati con struttura in materiale leggero, ancorati a terra senza opere fisse e privi di parti in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;

n)    nelle aree a bosco, le attività e gli interventi di gestione forestale indicati dall’articolo 56, comma 2, della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007;

o)    la modifica delle piazzole delle strutture ricettive all’aperto, senza aumento della ricettività, la sistemazione della viabilità interna e la sistemazione degli spazi comuni, le strutture accessorie e gli allestimenti mobili disciplinati dalla legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012), nel rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima e dalle sue disposizioni attuative;

p)    gli interventi di manutenzione ordinaria di strade e spazi pubblici e la sistemazione dei relativi elementi di arredo;

q)    gli interventi riguardanti sentieri alpini e sentieri alpini attrezzati, vie ferrate e vie alpinistiche, già esistenti, nel rispetto della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993);

r)     la collocazione di contenitori e di distributori mobili per stoccaggio di carburanti e olii esausti da parte delle imprese agricole che non eccedono i 9 metri cubi.

r bis) la collocazione di silos per mangimi funzionali allo svolgimento dell’attività di allevamento nelle pertinenze di fabbricati agricoli o zootecnici, ancorati a terra senza opere fisse o parti in muratura che emergono dal terreno.

3.    Nel rispetto dei presupposti indicati nel comma 1, possono essere realizzati senza alcun titolo abilitativo, ma previa comunicazione al comune, secondo le modalità specificate nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale, i seguenti interventi:

a)    le opere di manutenzione straordinaria, quando non riguardano le parti strutturali dell’edificio. In tal caso, nella comunicazione è indicata l’impresa a cui si intendono affidare i lavori. Resta fermo l’obbligo di munirsi del titolo edilizio per gli interventi che interessano elementi strutturali;

b)    omissis;

c)   omissis;

d)    le legnaie pertinenziali degli edifici, se rispettano le tipologie e i limiti dimensionali stabiliti dal PRG;

e)    le tende da sole avvolgibili prive di sostegni a palo su edifici posti nelle aree di tutela ambientale o soggetti alla disciplina in materia di beni culturali o compresi negli insediamenti storici, se rispettano i criteri stabiliti dal comune per la loro installazione; questi interventi sono liberi all’esterno delle aree sopra indicate o non soggette ai predetti vincoli;

f)     le recinzioni di altezza inferiore a 150 centimetri;

g)    le attrezzature e gli elementi di arredo di pertinenza di esercizi pubblici e commerciali eseguiti nel rispetto delle disposizioni comunali in materia;

g bis) la realizzazione di nuove strutture di impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione con altezza inferiore a tre metri da collocare sulle coperture di edifici o in corrispondenza di infrastrutture per la mobilità;

h)    gli interventi di installazione e di modifica di impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione su strutture esistenti;

i)     gli interventi di demolizione delle strutture che ospitano impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione, nonché di demolizione di linee elettriche aeree, e la modifica delle medesime strutture nei limiti del 20 per cento delle dimensioni della struttura esistente;

j)     gli interventi di trasformazione del bosco volti al ripristino di aree prative o pascolive o alla realizzazione di bonifiche agrarie che non richiedono alcuna opera di infrastrutturazione o di edificazione, nell’ambito delle fattispecie disciplinate dall’articolo 16, comma 1, lettere c) e c bis), della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 85 della presente legge;

k)    le opere precarie facilmente rimovibili e destinate a soddisfare esigenze improrogabili e temporanee. In relazione all’entità e alla durata degli interventi, il comune può subordinare la loro realizzazione alla presentazione di idonee garanzie, anche di carattere finanziario, ai fini del rispetto dei termini e delle modalità di rimessa in pristino dei luoghi;

l)     la segnaletica sentieristica ed escursionistica e quella di denominazione di percorsi storici e culturali, nel rispetto dei criteri eventualmente previsti dalla normativa vigente relativamente alla segnaletica e alla cartellonistica;

m)   i cartelli o altri mezzi pubblicitari all’interno dei centri abitati;

n)    cippi o simboli commemorativi posti all’esterno delle aree pertinenziali degli edifici, se di limitate dimensioni e se privi di opere murarie di fondazione;

n bis) gli interventi di demolizione delle opere degli impianti funiviari e delle relative costruzioni accessorie nelle aree sciabili.

o)    omissis

3 bis. Possono inoltre essere realizzati senza alcun titolo abilitativo, ma previa comunicazione al comune, e nel rispetto delle altre condizioni previste dal comma 3, gli interventi di installazione, sui balconi degli edifici, di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche. Tali elementi non possono configurare spazi stabilmente chiusi, non possono determinare la creazione di nuova superficie utile netta o l’ampliamento di quella esistente e non possono comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile. Essi devono inoltre avere caratteristiche tecnico-costruttive che favoriscano una naturale microaerazione a garanzia della salubrità dei vani interni domestici, e caratteristiche estetiche tali da ridurre al minimo l’impatto visivo inserendosi sulle preesistenti linee architettoniche. Fermo restando il rispetto della disciplina in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, negli insediamenti storici anche di carattere sparso è richiesto il parere sulla qualità architettonica della CPC previsto dall’articolo 7, comma 8, lettera b).

4.    La sola omissione della comunicazione al comune prevista dal comma 3 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da versare al comune competente pari a 500 euro, se comunque gli interventi risultano realizzati nel rispetto delle altre condizioni richieste da questa legge e dalle sue disposizioni attuative.

4 bis. In caso di violazione di quest’articolo, fatta eccezione per le opere precarie, gli interventi si considerano realizzati in assenza del titolo abilitativo edilizio.